CONTRIBUTO DI NON AUTOSUFFICIENZA REGOLAMENTO E.BI.N.VI.P.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:
- Contributo in favore di lavoratrice o lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, comma 20, L.76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art.1, comma 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con disabilità in situazione di gravità, legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, anche ricoverata a tempo pieno.
- Contributo in favore di lavoratrice o lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art.31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, comma 20, L.76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art.1, comma 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con invalidità civile riconosciuta al 100%.
- c) Contributo in favore di lavoratrice o lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, che si trovi in condizione di invalidità in situazione di gravità ex lege n. 104/1992, art. 3 comma 3. d) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, con invalidità riconosciuta al 100%.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO:
Il contributo economico è determinato in euro 400,00€, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01–31/12).
Ove l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex lege n. 104/1992, art. 3 comma 3, ovvero, con invalidità permanente riconosciuta al 100%, la misura del contributo è elevata a euro 600,00€, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01–31/12).
MODALITÀ DI EROGAZIONE:
Il contributo è concesso a fronte della presentazione di apposita domanda, da parte della lavoratrice o del lavoratore previa presentazione della documentazione di seguito indicata:
- Copia della certificazione definitiva di cui all’art. 4 Legge 5.02.1992 n. 104 o certificato di invalidità al 100%;
- Copia della busta paga del dichiarante relativa al mese precedente a quello della presentazione della domanda;
- Informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679, sottoscritta per presa visione ed accettazione dal lavoratore dichiarante;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela ed i vincoli di affettività
Il contributo è erogato da EBINVIP alla lavoratrice o al lavoratore, con contestuale comunicazione all’azienda che opera in qualità di sostituto d’imposta.
REQUISITO DI ACCESSO:
- Il contributo è riconosciuto in favore di lavoratrici o lavoratori dipendenti da aziende in regola con i versamenti Co.As.Co. (art. 6, 7, 8 CCNL vigente).
- La certificazione di cui al punto 1 delle «MODALITA’ DI EROGAZIONE», deve essere in corso di validità al momento della richiesta.
Per maggiori informazioni su come richiedere il contributo: Mail vertenze.fisascat.fipo@cisl.it – Tel 055 3269025